Il diritto di opporsi ad un processo automatizzato risponde al principio di correttezza previsto dal GDPR.
L’interessato, infatti, ha diritto di non essere sottoposto ad un trattamento completamente automatizzato dei propri dati personali, compresa la profilazione, che possa avere effetti giuridici o comprometterne altri diritti e libertà.
Naturalmente, tale diritto non opera se il trattamento automatizzato
– è necessario all’applicazione di un contratto
– è previsto dalla normativa
– è condotto a seguito dell’esplicito consenso dell’interessato (che può, tuttavia, revocarlo in qualsiasi momento)
Sono sempre escluse dal trattamento automatizzato, compresa la profilazione, le particolari categorie di dati personali (dati riferiti alla salute, all’orientamento politico, all’orientamento sessuale e così via).
Il diritto di opporsi ad un processo automatizzato può prevedere, semplicemente, la richiesta dell’interessato di un intervento umano per assumere la decisione finale con effetti giuridici.
Il Regolamento prevede che il titolare corrisponda senza ingiustificato ritardo alle richieste di opposizione al processo decisionale automatizzato da parte dell’interessato e, comunque, entro un mese; tuttavia, tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi in casi di particolare complessità.
Le violazioni del diritto all’opposizione al processo decisionale automatizzato sono tra quelle che prevedono le sanzioni più severe (fino a 20.000.000 di euro).