Principio cardine del Reg. 679/2016 secondo il quale un trattamento di dati personali comuni è lecito quando rientra nelle basi giuridiche previste dall’art. 6 ovvero, in breve, se si è in presenza di uno dei seguenti casi: espressione del consenso da parte dell’interessato; esecuzione di un contratto che prevede esplicitamente il trattamento; esecuzione di un obbligo previsto dalla legge; salvaguardia di un interesse vitale; esecuzione di un’attività di interesse pubblico; prevalenza di un legittimo interesse del titolare rispetto ai diritti ed alle libertà dell’interessato. Per le categorie particolari di dati personali e per i dati personali riguardanti condanne penali o reati le condizioni di liceità del trattamento sono più stringenti e sono espresse, rispettivamente, nell’art. 9 e nell’art. 10 del Reg. 679/2016
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