Faccio la valigia e me ne vado. È il senso del nuovo diritto alla portabilità che il GDPR introdurrà definitivamente dal 25 maggio prossimo e che nasce, principalmente, per facilitare il passaggio dei nostri dati (foto, messaggi, ecc.) da una piattaforma social all’altra. Il diritto prevede che i dati personali siano “restituiti”, dal titolare all’interessato oppure dal vecchio titolare direttamente al nuovo titolare (dal vecchio social al nuovo social), in formato elettronico comprensibile da una infrastruttura informatica.
Ma cosa mettere in valigia prima di trasferirmi? Il regolamento dice che possiamo portarci i dati personali che abbiamo fornito al titolare e che vengono trattati in modo automatizzato. Inoltre, i dati devono derivare dall’espressione di un consenso o dall’esecuzione di un contratto.
Il gruppo dei garanti europeo ha pubblicato un buon approfondimento sulla questione (Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati – WP 242) ma applicabile, quasi esclusivamente, ai social network.
Il caso che vogliamo affrontare oggi, invece, è molto più pratico e, forse, più ricorrente del trasferimento da social a social.
Supponiamo di aver trascorso un periodo di degenza presso una clinica privata. Prima del ricovero abbiamo sottoscritto un contratto e fornito il consenso al trattamento dei nostri dati personali (anche quelli riguardanti la salute). Durante il ricovero siamo stati sottoposti a radiografie, esami del sangue ed altri esami clinici che, in base all’informativa che ci ha fornito la clinica, sono trattati con mezzi automatizzati e saranno conservati per due anni.
Dopo le dimissioni, decidiamo di ricorrere ad un secondo parere. Possiamo chiedere la portabilità degli esami clinici per trasferirli ad un altro specialista? La questione non è risolvibile con facilità. Infatti, il regolamento riferisce che possiamo portarci solo i dati che abbiamo fornito al titolare: gli esami clinici non li abbiamo forniti noi. D’altra parte, la nostra radiografia è certamente un dato personale di cui dobbiamo avere il controllo.
L’applicazione dei principi di correttezza e trasparenza dovrebbero illuminare il caso: il titolare non deve frapporre ostacoli all’interessato nell’esercitare il controllo completo sui propri dati personali. Quindi, leggiamo bene contratto e informativa e, poi, facciamo le valigie mettendoci anche le nostre radiografie.