Le giuste informazioni

A partire dal 22 agosto i risparmiatori che hanno subito danni dalle banche con “ripetute violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” potranno chiedere il relativo indennizzo con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Economia e della Finanze del 10 maggio 2019. Il decreto prevede tre ruoli essenziali nell’istruttoria delle istanze di rimborso:

  • il soggetto danneggiato cioè chi ha subito la perdita e chiede l’indennizzo;
  • la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che mette a disposizione la piattaforma informatica per la presentazione dell’istanza;
  • la Commissione tecnica che esamina l’istanza, dispone i relativi accertamenti e determina l’indennizzo.

È palese che tale flusso comporta il trattamento di tanti dati personali (in qualità e quantità). Poiché il decreto non è mai stato sottoposto al parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Ministero dell’Economia e della Finanze ha ritenuto di modificarlo anche per adeguarne i contenuti alle previsioni del GDPR. Il decreto di adeguamento, datato 8 agosto 2019 e (questa volta) preventivamente autorizzato dal Garante, ha ribadito la necessità che nell’istruttoria delle istanze fossero rispettati i principi dell’art. 5 del GDPR ed ha stabilito che la Commissione tecnica (titolare del trattamento) avrebbe dovuto nominare responsabile del trattamento Consap S.p.A., conformemente all’art. 28 del GDPR.

Per curiosità, siamo andati a visitare la piattaforma messa a disposizione da Consap ed abbiamo avviato la procedura di registrazione, simulando di voler effettuare un’istanza. Abbiamo, dunque, visualizzato l’informativa sulla privacy (da formularsi secondo l’art. 13 del GDPR) che, ad un certo punto, afferma “Con esclusivo riferimento alle attività sopra specificate [ndr tra le attività è indicato “per presentare la domanda di accesso al Fondo nelle modalità espressamente indicate e per monitorare lo stato della pratica”], Titolare del trattamento dei dati è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – con sede in Via Yser, 14, 00198 ROMA“

È ragionevole, dunque, domandarsi: chi è, dunque, il titolare del trattamento dei dati dei soggetti che fanno istanza? Consap è titolare o responsabile?

Comprendiamo che questo non è il primo problema di questi malcapitati ma così come avevano diritto alle “giuste informazioni” nel rapporto con le banche, crediamo ne abbiano diritto anche adesso.

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Punti di vista

Il Pew Research Center ha, di recente, esplorato l’opinione degli americani sull’uso delle tecniche di riconoscimento facciale.

La ricerca ha dimostrato che la maggior parte degli statunitensi ritengono accettabile che gli organismi governativi usino il riconoscimento facciale per scopi di law enforcement ovvero per far rispettare le leggi (codice della strada, leggi penali, ecc.). Quasi il 60% degli intervistati, infatti, ritiene che sia ragionevole l’uso di questi strumenti per ragioni di pubblica sicurezza negli spazi pubblici.

All’interno di questa platea, tuttavia, esistono differenze notevoli rispetto a talune variabili del campione.

Età: i giovani sono meno favorevoli all’uso della tecnologia che scansiona ed esamina il volto.

Orientamento politico: i repubblicani sono più convinti dei democratici dell’efficacia del riconoscimento facciale.

Etnìa: i bianchi sono più favorevoli degli ispanici o dei neri all’uso del viso come elemento di identificazione e, quindi, di induzione al rispetto della legge.

Tutti, però, mostrano scetticismo quando gli strumenti di riconoscimento facciale sono impiegati a scopi pubblicitari o quando sono utilizzate tecnologie spinte (p.e. l’intelligenza artificiale).

Il dibattito è aperto: negli USA come in Europa. Il nostro GDPR ci fa partire avvantaggiati, applicando alle caratteristiche del nostro volto le tutele rafforzate dei dati biometrici.

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