La violazione dei dati personali è l’evento, accidentale o doloso, che ha come conseguenza la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso indebito rispetto ai dati personali (siano essi trattati con strumenti elettronici o tradizionali). Queste conseguenze, peraltro, costituiscono la base per l’autovalutazione dei rischi che ogni titolare o responsabile dovrebbe effettuare.
Ogni titolare del trattamento di dati personali dovrà organizzarsi perché in occasione di una violazione che abbia qualche probabilità di comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato esiste un doppio obbligo per tutti i titolari.
Il primo obbligo consiste nella notifica della violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali. La notifica deve essere effettuata dal titolare entro 72 ore dalla conoscenza della violazione e deve contenere i seguenti elementi
La natura della violazione |
Le categorie di dati personali interessati |
Le categorie degli interessati ed il loro numero approssimativo |
Gli estremi del DPO (se è obbligatorio nominarlo) o di un altro punto di contatto (se non è obbligatoria la nomina del DPO) |
Le probabili conseguenze della violazione |
Le misure adottate o in corso di adozione per contenere gli effetti negativi della violazione |
La notifica al Garante potrà avvenire tramite procedura telematica.
Il secondo obbligo consiste nella comunicazione della violazione all’interessato. Tale obbligo sussiste solo se viene rilevato un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato e deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo.
Linee-guida sulle violazioni di dati personali del Gruppo dei Garanti UE