Il diritto alla limitazione risponde al principio di correttezza previsto dal GDPR ed è, spesso, la conseguenza di una situazione di dubbia liceità del trattamento.
La limitazione si concretizza in uno stop all’ulteriore trattamento che non sia la conservazione dei dati personali.
I casi in cui l’interessato può ottenere la limitazione sono
Fattispecie |
Conseguenza |
Contestazione dell’esattezza dei dati personali |
Il trattamento non è consentito solo per il periodo necessario al titolare alla rettifica o integrazione dei dati |
Illiceità del trattamento ma contestuale espressione contraria dell’interessato alla cancellazione |
Il trattamento non è più consentito ma il titolare non può cancellare i dati |
Esaurimento delle finalità di trattamento ma contestuale necessità dell’interessato di utilizzare i dati per difendersi in sede giudiziaria |
Il trattamento non è più consentito ma il titolare non può cancellare i dati |
Opposizione dell’interessato al trattamento dei dati in attesa di verifica sulla liceità del trattamento da parte del titolare |
Il trattamento non è consentito finché non ne sia stabilita la liceità |
La limitazione si differenzia dalla cancellazione perché il dato personale viene conservato dal titolare per motivi che possono riguardare la provvisorietà della situazione (per esempio, nel caso della rettifica) piuttosto che la volontà dell’interessato (per esempio, nel caso di interesse fatto valere in giudizio).
Il Regolamento prevede che il titolare corrisponda senza ingiustificato ritardo alle richieste di limitazione da parte dell’interessato e, comunque, entro un mese; tuttavia, tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi in casi di particolare complessità.
Le violazioni del diritto alla limitazione sono tra quelle che prevedono le sanzioni più severe (fino a 20.000.000 di euro).