Il diritto di opposizione risponde al principio di correttezza previsto dal GDPR.
L’interessato, infatti, ha diritto di opporsi al trattamento quando è basato su presupposti residuali di liceità.
Nel caso in cui il presupposto di liceità si basi sulla prevalenza di un interesse legittimo del titolare, è compito di quest’ultimo dimostrare, in caso di opposizione, che il suo interesse prevalga effettivamente sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Il titolare deve citare esplicitamente e separatamente il diritto di opposizione all’interessato al primo contatto utile.
Resta fermo il diritto dell’interessato a revocare il proprio consenso e, quindi, ad impedire l’ulteriore trattamento di dati da parte del titolare.
Il diritto di opposizione intende tutelare le persone dall’invasività che la tecnologia consente alle moderne tecniche di marketing. In particolare, intende difendere le persone da contatti indesiderati effettuati tramite mezzi telefonici o messaggistica elettronica.
Il Regolamento prevede che il titolare corrisponda senza ingiustificato ritardo alle richieste di opposizione da parte dell’interessato e, comunque, entro un mese; tuttavia, tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi in casi di particolare complessità.
Le violazioni del diritto all’opposizione sono tra quelle che prevedono le sanzioni più severe (fino a 20.000.000 di euro).