L’interessato ha il diritto di ricevere le informazioni previste dalla norma sin dal momento dell’avvio del trattamento.
L’informativa è sempre obbligatoria, tranne rarissimi casi. Questo la differenzia dal consenso che non è necessario quando esistono altri presupposti giuridici (contratto, legge, ecc.).
Il GDPR ha introdotto alcune novità che riguardano il contenuto dell’informativa e distingue due casi possibili in relazione alle modalità di raccolta dei dati personali da parte del titolare:
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informativa con raccolta dei dati da soggetto diverso dall’interessato (per esempio ottenuti da un altro titolare).
Le violazioni dell’obbligo di informativa sono tra quelle che prevedono le sanzioni più severe (fino a 20.000.000 di euro).