“Gentile professore, la prego di giustificare il mancato svolgimento dei compiti a casa da parte di mio figlio, a causa di un malore che lo ha colpito nel pomeriggio di ieri.”
Capita, qualche volta, ai genitori di sottoscrivere una formula simile sul diario del proprio figlio. Un lettore, tuttavia, ci ha chiesto se l’insegnante può pretendere che il genitore indichi la motivazione della giustificazione, come condizione per ritenerla valida.
Il caso non è codificato dalle norme, né all’interno di documenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal Gruppo dei garanti europei. Probabilmente, la giustificazione per non aver fatto i compiti a casa non è prevista neanche da circolari ministeriali o interne ai singoli istituti (le circolari, in ogni caso, non possono prevedere regole in contrasto con la legge). Si tratta, piuttosto, di una prassi normalmente affidata al buon senso del docente, al quale può essere utile ricordare che la tutela della riservatezza è uno dei diritti fondamentali delle persone.
Nel caso specifico, il GDPR (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) prevede il principio di minimizzazione: occorre trattare i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.
In concreto, la finalità della giustificazione è quella di dispensare lo studente da un dovere scolastico e può essere ritenuta valida quando è sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale (o altra forma di tutela del minore) anche senza la motivazione. La spiegazione dei motivi per i quali lo studente non ha potuto svolgere i compiti, infatti, è eccedente rispetto alle finalità, anche perché potrebbe riportare dati personali riferiti a soggetti estranei al rapporto scolastico.
È sufficiente, quindi, scrivere sul diario: “Gentile professore, la prego di giustificare il mancato svolgimento dei compiti a casa da parte di mio figlio.”
Il docente ha, infine, il dovere di vigilare, affinché la giustificazione non diventi abituale, al punto da suggerire la presenza di una patologia nel contesto familiare dello studente: in questi casi, comunque, l’insegnante deve richiedere l’intervento dei soggetti istituzionalmente competenti.
La cura del minore comprende anche la tutela della sua riservatezza.
Preciso e sintetico, come sempre. Complimenti.